Consiglio di Stato: testo parere sul Betting Exchange

 Ecco il testo del Consiglio di Stato del parere sul betting exchange

Numero 04263/2012 e data 12/10/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2012

NUMERO AFFARE 06112/2012

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante il regolamento per la disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta per giocatori su eventi sportivi e non sportivi.

LA SEZIONE

Vista la relazione 9 luglio 2012 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ha chiesto il previsto parere al Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale sopraindicato;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca;

Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che l’articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ha stabilito che, con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia introdotta la disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori.

Osserva, in proposito, l’Amministrazione che il regolamento intende individuare quali tipologie di scommesse e per quali eventi predeterminati sia consentito ad uno o più giocatori di svolgere delle scommesse direttamente nei confronti di altri giocatori, relativamente alle quali al concessionario spetta il compito, mediante la propria piattaforma di gioco, di creare la correlazione e garantire l’effettività delle scommesse.

L’Amministrazione non manca, altresì, di evidenziare che l’articolo 12, comma 1, lettera g) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha stabilito, relativamente alle scommesse in questione un’aliquota di imposta unica pari al 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco.

Lo schema di regolamento si compone di 14 articoli. Il primo di essi riguarda l’oggetto del provvedimento e le definizioni dei termini tecnici in esso contenute. I successivi articoli 2 e 3 si occupano rispettivamente della procedura di rilascio dell’apposita autorizzazione all’esercizio del gioco da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché di definire che le scommesse in questione attengono solo ad eventi contenuti nel programma ufficiale e nel palinsesto complementare predisposto dalla citata Amministrazione. L’articolo 4 descrive poi in dettaglio le modalità di effettuazione del gioco fondato sull’abbinamento fra un’offerta "banco" e un’offerta "puntata" proposte da due giocatori alla pari, nei confronti dei quali il concessionario autorizzato è un mero

intermediario. Gli articoli 5 e 6 definiscono quindi gli adempimenti tecnici di comunicazione delle scommesse abbinate al sistema centralizzato, nonché le modalità di pagamento delle vincite, stabilendo che il rimborso è dovuto al partecipante in caso di scommesse non valide e annullate, ove non è possibile addebitare al giocatore alcuna commissione. L’articolo 7 stabilisce, poi, che l’esito degli eventi è quello certificato dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato, mentre il successivo articolo 8 si occupa di individuare l’ammontare della giocata minima per le offerte di scommessa di tipo "puntata".

L’articolo 9 definisce, quindi, i criteri di applicazione dell’imposta unica su tale tipologia di scommessa, significando che costituiscono base imponibile le commissioni sulle vincite conseguite dai giocatori e che il concessionario trattiene a titolo di compenso.

Con l’articolo 10 vengono conseguentemente definiti gli obblighi di informazione al giocatore e la pubblicità del regolamento per garantire la massima trasparenza e conoscibilità ai giocatori. Il successivo articolo 11 si occupa, poi, della promozione da parte del concessionario di comportamenti responsabili dei giocatori, nonché del mancato adempimento di adeguate forme di vigilanza. Gli articoli 12 e 13 riguardano, infine, la soluzione delle controversie insorte e i poteri di vigilanza e controllo affidati all’Amministrazione dei Monopoli di Stato sull’attività dei concessionari, mentre l’articolo 14 costituisce la norma di chiusura del regolamento.

Considerato:

L’analisi dello schema di regolamento sottoposto all’attenzione di questa Sezione consente di formulare le seguenti osservazioni che l’Amministrazione avrà cura di considerare prima del perfezionamento del decreto.

Sul preambolo :

- con riguardo al quarto "Visto" relativo all’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è opportuno che il riferimento al Ministero dell’economia e delle finanze venga corretto con riferimento al Ministero delle finanze, mentre con riguardo all’ottavo "Visto" il riferimento sia non al Ministero delle finanze, ma al Ministero dell’economia e delle finanze,

- con riguardo allo stesso quarto "Visto" è opportuno aggiungere all’espressione finale "della legge 18 ottobre 2001, n. 383" le seguenti parole: "concernente la stessa potestà regolamentare in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi";

- con riguardo all’undicesimo "Visto" relativo all’articolo 12, comma 1, lettera g) del decreto legge n. 39/2009" è opportuno semplificare il testo che va da "relativamente" a "posta unitaria di gioco" sostituendolo con la seguente espressione "stabilisce la misura dell’aliquota di imposta unica e della posta unitaria di gioco;".

Sul testo dell’articolato:

All’articolo 1:

- comma 1, seconda e terza riga: le parole "e l’imposta unica" andrebbero sostituite dalle parole "nonché l’imposta unica";

- comma 2 : sembra opportuno integrare le definizioni con quelle relative ai termini tecnici contenuti nei successivi articoli del regolamento quali:

a)consumatore (art. 2, comma 2, terza riga);

b)programma di avvenimenti personalizzati e complementari (art. 3, comma 1, seconda riga,);

c)scommettitore (art. 4, commi 9, terza riga, 10, prima riga e 11, terza riga);

d)giocatore (art. 5, comma 1, seconda riga; art. 11 in rubrica, art. 7, comma 2);

e)controversie (art. 12, comma 1 e in rubrica);

f)reclamo (art. 12, comma 2);

g)liquidazione del mercato (art. 12, comma 2, seconda e terza riga; lettera gg) del comma 2);

h)partecipante (art. 6, comma 2).

Per quanto riguarda i termini di cui alle precedenti lettere a), c), d), h), è opportuno valutare se sia indispensabile la loro contestuale presenza nel testo o se sia più opportuno, invece, qualora non sussistano differenze di significato tra esse o alcune di esse, provvedere a ridurre gli stessi termini.

All’articolo 2:

-comma 3: Dopo le parole "procedura di accettazione" sarebbe opportuno aggiungere le parole "fermo, restando l’esposizione massima in relazione a ciascuna offerta".

All’articolo 6:

-comma 2: la frase "decreto del Ministro delle finanze 1 marzo 2006, n. 111" va modificata con la frase "decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111 e successive modificazioni", come del resto già figura nel successivo articolo 7, comma 1.

All’articolo 7:

-la rubrica va modificata in "Pubblicità dell’esito degli eventi e comunicazioni".

All’articolo 8:

-potrebbe essere utile una riflessione sul significato della espressione "esposizione massima" prescelta dal giocatore, nel senso di verificare la opportunità di stabilire un limite ad essa, secondo criteri da definire da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, criteri da associare a quelli individuati al comma 2, dell’articolo 8.

All’articolo 9:

-comma 3: sembrerebbe opportuna una forma di specificazione sulle modalità di calcolo da comunicare preventivamente all’Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato, non essendovi traccia di tali modalità, né delle definizioni contenute nell’articolo 1, né in altra parte del testo. Sarebbe poi da verificare il motivo per cui solo le variazioni delle modalità e non anche la prima formulazione di esse, debbano essere preventivamente approvate.

All’articolo 10:

- comma 1, lettera b, il riferimento alle quote, anche aggiornate, di cui all’articolo 1 del testo merita una specificazione, considerando che, nelle definizioni di all’articolo 1 del testo,si fa riferimento alla quota finale e alla quota prescelta.

All’articolo 11:

- comma 1: sarebbe opportuno una migliore specificazione, sia dell’attività di promozione che di quella di impedimento delle scommesse da parte dei minori, specificando per questi ultimi l’età rispetto a cui si è minori o, invece, utilizzando il termine minorenni che è giuridicamente più comprensibile;

- comma 2: come per il precedente comma, si è scelto di utilizzare la formula testuale contenuta nell’articolo 24, comma 17, lettera e) ed f) della legge n. 88/2009 con riferimento agli strumenti per l’autolimitazione e l’autoesclusione. Risulterebbe, però, opportuno introdurre anche il termine "accorgimenti" insieme con il termine "strumenti" e, ove possibile, specificare il senso dei due termini, in modo da rendere più attuabile la previsione da parte del concessionario.

All’articolo 12:

- comma 2, terza riga: dopo la parola "mercato" e prima dell’espressione "la Commissione" è opportuno inserire la frase "Il reclamo va notificato alle eventuali parti contro interessate";

- comma 2, terza riga: dopo l’ultima parola "reclamo" sarebbe opportuno aggiungere "dopo aver acquisito le controdeduzioni delle parti contro interessate".

All’articolo 13:

- comma 2, sesta riga: dopo la parola "comunicazione" è opportuno aggiungere l’espressione "delle prescrizioni";

- comma 2, sesta riga: tra la citata espressione "delle prescrizioni" e prima della frase "fino alla chiusura del procedimento amministrativo" inserire la frase "La sospensione cautelativa è adottata";

- comma 3: il testo andrebbe riformulato dal momento che la previsione, così come formulata, non facilita la comprensione e non ne fa comprendere il significato.

All’articolo 14:

- occorre esplicitare l’articolo 14 e la sua rubrica secondo quanto, del resto, indicato nella relazione ministeriale.

P.Q.M.

esprime il suo parere nei termini suindicati

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Carlo Mosca

Luigi Cossu

Gianluca Landi

L'ing. Gianluca Landi è sport trader dal 2007 e online con il primo sito e corsi di trading sportivo dal 2012. Autore bestseller Amazon e fondatore di ScoreTrend.

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